Meteo: Serramanna | 13.72 °C

Elezioni provinciali

di admin Letto 2.699 volte0

  • Art. 48 Costituzione: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico“.

Le operazioni di votazione si svolgono, sia nel primo turno di votazione che nel turno di ballottaggio:

–        la domenica, dalle ore 8 alle ore 22;

–        il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.


  • Collegio 11: sezioni 1,2,3,4,7 – Collegio 12: sezioni 5,6,8,9,10

Sezioni 1,2,3,4: via Sicilia

Sezioni 5,6,7: piazza Gramsci

Sezioni 8,9,10: via Silvio Pellico


  • Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

A norma dell’art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

  • Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti.

L’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche.

L’elettore, per poter esercitare il proprio diritto di voto per tali elezioni, dovrà recarsi presso una sezione appartenente, nell’ambito territoriale comunale, al medesimo collegio provinciale nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è iscritto (art. 1, comma 2, legge n. 15/1991).

Commenta via Facebook

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato