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Comunali: sistema elettorale e la figura dei rappresentanti di lista

di Andrea Mura Letto 4.928 volte0

di Andrea Mura

Nei Comuni della Sardegna con popolazione superiore a 5000 abitanti e inferiore ai 15.000 (quindi il caso di Serramanna) il Consiglio Comunale sarà composto di 16 membri (più il Sindaco).

Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati alla carica di consigliere comunale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, e quindi, nel nostro caso, da almeno 12 e da non più di 16 candidati.

 

Il sistema elettorale utilizzato per le comunali è il sistema maggioritario.

 

Alla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio (quindi 11). I restanti seggi (quindi 5) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

 

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

 

I rappresentanti di lista

 

Chi andrà ai seggi incontrerà molto probabilmente i rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista sono quelle persone che vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante (e dopo) lo svolgimento delle operazioni elettorali.

 La designazione è facoltativa. Ogni lista può designare un rappresentante di lista titolare (effettivo) e uno supplente per ogni sezione. Quindi in teoria potremmo avere quaranta rappresentanti di lista effettivi.

 Importante ricordarsi che nei giorni destinati alla votazione “è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.

 

Quindi i rappresentanti di lista non possono fare campagna elettorale vicino alle sezioni elettorali!

 

I rappresentanti di lista possono però portare, all’interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.

 

 

N.B.

  • Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale (…) destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032”.

 

 

  • Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda

 

Fonti:

-legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4

-d.lgs. 267/2000 (TU Enti Locali)

-legge 4 aprile 1956, n. 212

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1160/Pubb_5_amministrative_sardegna_2012.pdf

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1160/Pubb_5_amministrative_sardegna_2012.zip

 

 

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