Raddoppio linea ferroviaria Villasor: il TAR dice che non vi è l’obbligo di chiudere i passaggi a livello
di 2 Luglio 2013 15:03 Letto 4.484 volte5
Di seguito la sentenza del TAR Sardegna del 1 luglio 2013 (disponibile a questo link) relativa ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria presso Villasor. In particolare è stato detto che non vi è l’obbligo di chiusura dei passaggi a livello.
In rosso ci sono dei punti interessanti, evidenziati dall’Avv. Mattia Pani, perché potrebbero riguardare anche Serramanna.
N. 00506/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rete Ferrovie Italiana (RFI) s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Cossu, presso il cui studio in Cagliari, via Satta n. 33, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Villasor, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Avino Murgia, presso il cui studio in Cagliari, via Ariosto n. 11, è elettivamente domiciliato;
per l’annullamento
dell’atto 24/8/2011 n. prot. n. 10882, con cui il Comune di Villasor ha rigettato l’istanza con la quale Rete Ferroviaria Italiana ha invitato il detto comune alla stipula di apposita convenzione per la chiusura di due passaggi a livello e alla emissione di conseguente ordinanza per la disciplina del traffico.
Visti ricorso e relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasor.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’ambito della realizzazione di un progetto concernente il raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu – S. Gavino Monreale, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a. ha eseguito, in comune di Villasor, alcune infrastrutture stradali (una circonvallazione e un cavalcaferrovia) finalizzate all’eliminazione di due passaggi a livello, collocati l’uno sulla via F. Serra e l’altro sulla via Togliatti.
Asserendo di aver ultimato i lavori, RFI ha trasmesso al comune di Villasor l’istanza in data 14/7/2011 con cui lo ha invitato a stipulare apposita convenzione per la soppressione dei detti passaggi a livello, nonché a emettere ordinanza per disciplinare il traffico, tenendo conto della viabilità alternativa realizzata e a dotare quest’ultima della occorrente segnaletica.
All’invito il comune ha replicato con nota 24/8/2011 n. 10882 con la quale ha risposto di dover sospendere il procedimento in conseguenza della ravvisata incompletezza delle nuove infrastrutture stradali realizzate che, a suo giudizio, non consentiva di trasferire su di esse il traffico veicolare.
Ritenendo tale nota illegittima RFI l’ha impugnata chiedendone l’annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con motivi aggiunti successivi la ricorrente ha prospettato ulteriori vizi dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria difensiva con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12/6/2013, la causa su richiesta delle parti è stata posta in decisione.
DIRITTO
Col primo motivo la ricorrente deduce che la disposta sospensione del procedimento contrasterebbe col dovere di concluderlo entro tempi certi di cui agli art. 1 e 2 della L. n. 241/1990.
La censura è palesemente infondata.
Ed invero, al di la della terminologia utilizzata – “il procedimento … è da intendersi sospeso” – con la nota impugnata l’intimata amministrazione non ha adottato un provvedimento soprassessorio, ma ha, invece, espresso, in maniera sufficientemente chiara, la volontà di non accogliere l’istanza della ricorrente, evidenziando le ragioni che la spingevano a tanto
(la ritenuta incompletezza della nuova viabilità alternativa, che non consentiva di rinunciare a quella in uso).
Con i restanti tre motivi, l’istante denuncia, in sintesi, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e l’incongruità della motivazione posta a base dell’atto impugnato.
I motivi, che si prestano ad una trattazione congiunta, non meritano accoglimento.
Il presupposto da cui muovono tutte le prospettate censure è che sussista un obbligo del Comune di Villasor di addivenire alla stipula della proposta convenzione per la soppressione dei due passaggi a livello esistenti nelle vie F. Serra e P. Togliatti.
Sennonchè è sufficiente rilevare che da nessuno degli atti depositati in giudizio si ricava l’esistenza di un siffatto obbligo.
Deve dunque ritenersi che nessun vincolo imponesse all’intimato Comune di sottoscrivere la convenzione proposta da RFI.
Ne discende che la richiesta presentata dall’odierna ricorrente non poteva acquisire gli effetti dell’atto di apertura di un vero e proprio procedimento ad istanza di parte, con la conseguenza che il comune non era tenuto all’adempimento di cui all’art. 10 bis della L. 7/8/1990 n. 241.
Le considerazioni svolte sarebbero già di per se sufficienti a giustificare la reiezione del ricorso, senza necessità di esaminare le doglianze concernenti le ragioni del diniego addotte dall’ente, che vengono qui scrutinate soltanto per mera completezza.
Nella motivazione dell’impugnata nota il comune evidenzia di non poter procedere alla richiesta modifica della viabilità in conseguenza della incompletezza delle infrastrutture stradali alternative realizzate da RFI.
Per quanto riguarda il passaggio a livello posto sulla via F. Serra, la cui chiusura era condizionata dall’apertura al traffico della nuova circonvallazione, in variante alla strada statale n. 196, dagli stessi motivi aggiunti emerge che solo dopo la proposizione del ricorso, l’ANAS, proprietaria della strada, ha constato l’agibilità della nuova strada e ne ha ordinato l’apertura al traffico.
Con riguardo al passaggio a livello ubicato sulla via P. Togliatti, è, invece, la stessa ricorrente ad ammettre l’incompletezza della nuova viabilità, laddove afferma che spetterebbe al comune completarla realizzando i raccordi occorrenti per la connessione col cavalcaferrovia denominato IV 05.
Tuttavia, da nessuno degli atti depositati in giudizio si ricava che tale obbligo gravasse sul comune.
Nel descritto contesto appaiono, dunque, corrette la ragioni di diniego manifestato dal comune di Villasor.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre accessori nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
mario manniasm 2 Luglio 2013 alle 20:29
visto lo stato in cui versano le opere fatte da trenitalia, per il bene di tutti coloro che hanno necessita’ di transitare da una parte all’altra del paese, spero che mai vengano chiusi i passaggi a livello.
che scempio!
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Alessandro F. 4 Luglio 2013 alle 12:56
Il discorso di Villasor è diverso da quello di Serramanna, dal punto di vista degli attraversamenti ferroviari.
Villasor dispone, ad oggi, della sola circonvallazione “Sud”, quella che, giungendo da Decimo, porta verso Villacidro. L’altra circonvallazione, è attualmente chiusa, ovvero quella che giungendo da Serramanna, si vede sulla destra. La chiusura del P.L. prossimo alla stazione, porterebbe, a giudizio di tanti abitanti di Villasor, molti disagi.
***
Serramanna, sempre che si giunga all’apertura del sovrapasso di via Dell’Angelo e del sottopasso di via Svezia, oltrechè a quello pedonale di via San Leonardo, non avrebbe così tanti disagi. Attualmente, per attraversare Serramanna da Est ad Ovest, qualche allungamento di percorso, va fatto senza ombra di dubbio.
Ah, a quando l’apertura delle opere sopra citate?
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Samuele Pinna 4 Luglio 2013 alle 14:25
Ciao Alessandro,
da un articolo comparso sull’Unione Sarda a Febbraio 2013 i tempi sembrano essere ancora lunghi: https://www.aserramanna.it/2013/02/il-tunnel-allagato-e-chiuso-il-comune-protesta-e-chiede-un-incontro-urgente-a-trenitalia
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Alessandro F. 4 Luglio 2013 alle 15:09
Lessi e commentai a suo tempo. A distanza di mesi, nessun miglioramento in vista.
Lasceremo tutto alle prossime generazioni!
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mario m. 4 Luglio 2013 alle 14:39
In effetti come dice il Samuele Pinna ad Alessandro, i tempi non saranno decisamente brevi, in particolar modo dipende dal ” sempre che” e dal “oltrechè”, e questo non è poco…
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