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Tares 2013: riduzioni, modalità di versamento e tariffe

di Davide Batzella Letto 3.617 volte1

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A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu) ed è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato Tares.

RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 211, (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;
• Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013.

PRINCIPALI NOVITA’
• Soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;
• Soppressione dell’addizionale Ex Eca (10%);
• Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento;
• Incidenza, nel calcolo del tributo, anche del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, e la tipologia dell’attività per le utenze non domestiche;
• Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili: tale maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo.

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
• Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
• Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o le aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
• In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare) il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, ecc…

SUPERFICIE IMPONIBILE
• La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all’ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138 del 23.03.1998.
La base imponibile del tributo, per le unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella suddetta superficie catastale, è rappresentata dalla superficie calpestabile.
• Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

RIDUZIONI
Per le utenze domestiche il Regolamento Comunale per la disciplina della Tares prevede, all’art. 10, delle agevolazioni tariffarie e più precisamente:
– 30% per unico occupante;
– 30% per case a disposizione;
– 30% per nuclei familiari con persone con disabilità al 100%.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione / detenzione o possesso o di variazione, nel caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.06.2013 sono state stabilite per l’anno 2013 il numero delle rate e le relative scadenze, così determinate:
– rata 1 30 settembre 2013
– rata 2 30 ottobre 2013
– rata 3 30 novembre 2013
– rata 4 30 dicembre 2013
– rata 5 30 gennaio 2014
La quinta e ultima rata sarà comprensiva anche della quota riservata allo Stato calcolata moltiplicando € 0,30 per i metri quadri dichiarati o accertati.
E’ facoltà del contribuente versare in un’unica soluzione entro il termine del 30 gennaio 2014;
I versamenti di ciascuna rata dovranno avvenire con i modelli F24, già compilati in ogni loro parte, che verranno inviati, contestualmente all’avviso di pagamento a ciascun contribuente.
In caso di pagamento in unica soluzione (entro il 30 gennaio 2014) maggiori dettagli posso essere richiesti presso l’ufficio tributi.

ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Si ricorda che, oltre all’obbligo di versare la Tares alle scadenze sopra indicate, i contribuenti devono dichiarare qualsiasi variazione che riguardi l’occupazione dei locali (nuovi insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di metrature, ecc), entro 60 giorni da tale variazione.
I relativi moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale e nella sezione Modulistica

TARIFFE
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.06.2013 sono state approvate le tariffe ralative all’anno 2013

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Serramanna nei seguenti orari di apertura al pubblico:
– lunedì: dalle 09.00 alle 13.00
– martedì: dalle 09.00 alle 13.00
– giovedì: dalle 16.30 alle 19.00
– venerdì: dalle 09.00 alle 13.00

Contatti:
Telefono 0709132007
Fax 0709132023
mail: [email protected]

Via | Comune di Serramanna

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Commenti (1)

  1. Complimenti a chi ha stilato il regolamento.Ha previsto che la base imponibile sia calcolata oltre che sulla superficie dell’abitazione anche sul numero dei dimoranti. Con un piccolo particolare: per il 2013: il numero dei dimoranti è quello risultante al 01.01.2013. In caso di trasferimento in nuova abitazione durante il 2013, si riscontra giustamente la variazione anagrafica e si addebita la tassa dovuta sulla base della superficie e del numero dei dimoranti nella nuova casa. Peccato che al contempo la stessa persona gravi ancora per il resto dell’anno sul nucleo originario, con una tassa che resta invariata nonostante il trasferimento e naturalmente il nuovo addebito.
    Lo trovo profondamente spropositato, e ancor di più grave se si considera che questo accade a carico di pensionati i cui redditi non sono di certo da pensione d’oro.

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