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Chiusura passaggi a livello, ricorso da parte di RFI contro la decisione del TAR

di Andrea Mura Letto 4.937 volte2

di Andrea Mura

Copia-di-DSC_0062La Giunta Comunale di Serramanna ha deliberato (del. 94/2015 del 03 settembre 2015) la resistenza in giudizio nel processo d’appello intentato dalla RFI Spa (la Società delle Ferrovie dello Stato che si occupa delle Infrastrutture). La RFI ha presentato ricorso in appello contro la decisione del TAR Sardegna (sentenza n. 207/2015 – sulla delibera di Giunta Comunale è riportata erroneamente l’anno 2013).

Il patrocinio dell’Ente sarà affidato all’Avvocato Antonio Avino Murgia, “legale di fiducia” del Comune di Serramanna.

Il TAR Sardegna ha deciso dinanzi al ricorso proposto da RFI per l’accertamento dell’obbligo del Comune

  1. di addivenire alla stipula di apposita convenzione per la chiusura di tre passaggi a livello;
  2. di provvedere alla presa in carico delle opere sostitutive realizzate dalla ricorrente;
  3. di adottare conseguentemente i provvedimenti necessari per la soppressione dei detti passaggi a livello.

Come riportato nella sentenza del TAR, “nell’ambito della realizzazione di un progetto concernente il raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu – S. Gavino Monreale, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a. ha eseguito, in comune di Serramanna, una serie di interventi infrastrutturali (tra cui, in particolare, cavalcaferrovia, rampe, sottopassi, viabilità di collegamento, passerella pedonale, sottovia, opere di mitigazione ambientale) finalizzati all’eliminazione di tre passaggi a livello, ubicati nell’ambito del territorio comunale.

Asserendo di aver ultimato i lavori, RFI, con atto in data 21/3/2013, ha diffidato il comune di Serramanna a prendere in carico le opere di cui sopra e a stipulare apposita convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti. Stante il silenzio del Comune, RFI ha proposto” il ricorso.

Il Tar ha stabilito che da nessuno degli atti depositati in giudizio si ricava l’esistenza di un obbligo da parte del Comune di Serammanna di provvedere nel senso richiesto.

Dall’accordo RFI/Comune di Serramanna, stipulato in data 8/10/2002, si evince infatti che l’ente locale si è limitato ad approvare il progetto relativo alle opere a carico di RFI per la soppressione dei tre passaggi a livello.

Sulla base di queste motivazioni il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente.

Come detto, RFI, ha poi presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.

 

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Commenti (2)

  1. Quali sono, ad oggi, le opere accessorie e non, prese in carico dal comune, inerenti il raddoppio della linea ferrata?

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    1. RETTIFICA al commento.
      Quali sono, ad oggi, le opere accessorie e non, collaudate da RFI, inerenti il raddoppio della linea ferrata?

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