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Elezioni politiche 2018, come si vota e sunto legge elettorale

di Andrea Mura Letto 2.749 volte0

di Andrea Mura

Focus sulla legge elettorale e sulle modalità di voto

Il voto

Ogni elettore dispone di un unico voto (uno per Camera e uno per Senato), che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. In tal caso il voto è valido anche ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata.

Il voto è valido anche se sono apposti due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista collegata.

Se l’elettore traccia il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto è valido anche ai fini dell’elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Chi può votare

Votano per l’elezione delle due Camere i cittadini che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (diciotto anni) per l’elezione dei deputati; il compimento del 25° anno di età per l’elezione dei senatori.

Tagliando antifrode

Le nuove schede elettorali sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie. Dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna.

No preferenze

Non è prevista l’espressione di preferenze.

Se l’elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso il voto è nullo.

Non è ammesso il voto disgiunto.

La legge elettorale (legge  3 novembre 2017, n. 165)

L’elezione della Camera dei Deputati

Il numero dei deputati, come noto, è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il nuovo sistema elettorale, c.d. Rosatellum, si configura come un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale.

Il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infraregionale; 231 seggi sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all’interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

I restanti 386 seggi sono innanzitutto ripartiti a livello nazionale con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi – per ciascuna coalizione – tra le liste sopra soglia che ne fanno parte.

Soglie di sbarramento

Per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale; per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento. Ciò significa che se una lista non dovesse raggiungere tale soglia non parteciperà alla ripartizione dei seggi. In ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l’ordine di presentazione.

L’elezione del Senato della Repubblica

Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Analogamente alla Camera dei Deputati, il sistema elettorale è di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale.

Il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni regionali, ciascuna corrispondente ad una regione; 109 seggi sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all’interno delle circoscrizioni regionali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

I restanti 193 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 33 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento.

Soglie di sbarramento

Al Senato Per le liste singole la soglia di sbarramento è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi almeno in una regione, e per le coalizioni al 10% dei voti validi a livello nazionale, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi almeno in una regione.

Ciò significa che se una lista non dovesse raggiungere tale soglia non parteciperà alla ripartizione dei seggi.

In ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l’ordine di presentazione.

Circoscrizioni e collegi in Sardegna

Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Sardegna costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 17 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali. Gli 11 seggi assegnati con il metodo proporzionale sono attribuiti in due collegi plurinominali, costituiti, ciascuno di essi, nel territorio contiguo di 3 collegi uninominali.

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio della regione Sardegna costituisce un’unica circoscrizione regionale. In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sardegna sono assegnati 8 seggi, di cui 3 seggi attribuiti in collegi uninominali. I 5 seggi attribuiti con metodo proporzionale sono attribuiti in un unico collegio plurinominale.

I collegi di Serramanna

Serramanna è ricompresa all’interno del collegio uninominale 6 e all’interno del collegio plurinominale 1 per la Camera dei Deputati mentre per quanto riguarda il Senato è ricompresa all’interno del collegio uninominale 2 e del collegio plurinominale 1.

Alla Camera il collegio uninominale Sardegna‐06‐Oristano comprende il territorio del collegio uninominale Senato 1993 di Oristano e la fascia centro‐settentrionale, includendo le aree sulla costa centro ‐ orientale e su quella centro‐occidentale. I comuni del collegio rientrano nel territorio delle province di Oristano e Sud Sardegna

Sempre alla Camera il collegio plurinominale Sardegna‐01, in cui sono attribuiti 6 seggi, aggrega i collegi uninominali Camera di Cagliari, Carbonia ed Oristano (1, 3 e 6), che rappresentano la parte centro‐meridionale della regione, inclusa la zona pianeggiante del Campidano.

Al Senato il collegio uninominale Sardegna‐02‐Nuoro comprende il territorio dei collegi uninominali Camera 2017 Nuoro e Oristano, che costituiscono la fascia centrale della regione e ricomprende un numero elevato di comuni (217) ed un’ampia porzione territoriale.

Le liste che è possibile votare a Serramanna

Camera dei Deputati

Senato-della-Repubblica

Fac-simile-scheda-Camera

Fac-simile-scheda-Senato

 

Fonti:

  • Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0760b_sardegna.pdf

  • Manuale elettorale del Servizio Studi della Camera dei Deputati

http://www.camera.it/temiap/2018/01/18/OCD177-3269.pdf

  • FAQ del Ministero dell’Interno:

http://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-elezioni-politiche-2018

  • Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

http://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_03_politiche_ed.2018.pdf

  • Sito Eligendo, Ministero degli Interni

http://dait.interno.gov.it/elezioni

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